Titolo I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita
un'Associazione sportiva dilettantistica denominata “Pallanuoto
Trieste”, ed è retta dal presente Statuto.
art. 2 - DURATA
La durata dell'Associazione è stabilita
sino al 31 dicembre 2050. L'Associazione potrà essere
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'
Assemblea Generale degli Associati di cui all'art.
15 del presente Statuto, stante l'obbligo di devolvere
il patrimonio dell'ente ad altra Associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della
L. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
art. 3 - SEDE
L'Associazione ha sede legale in Trieste,
Riva Tommaso Gulli n° 3. La variazione della sede
legale all'interno del Comune di Trieste viene deliberata
dall'Assemblea Ordinaria. L'Associazione potrà istituire
sedi secondarie.
art. 4 - DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI
II domicilio degli
Associati per ogni rapporto con l'Associazione è quello
risultante dal Libro dei Soci.
Titolo II
OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE
art. 5 - OGGETTO
L'Associazione non ha fini di lucro
ed è caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall'elettività e gratuità delle
cariche associative. Ha come oggetto lo sviluppo e
la diffusione della pratica sportiva intesa come
mezzo di formazione psico-fisica e morale degli
Associati, mediante l'organizza-zione di corsi di avviamento,
di specializzazione e di attività agonistica
a livello dilettantistico nelle discipline natatorie,
prima fra tutte la pallanuoto. Per l'attuazione dell'oggetto
sopra riportato l' Associazione potrà:
- compiere ogni azione
di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario
che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente,
e in particolare relativamente alla costruzione,
l'ampliamento, la gestione ed il miglioramento
di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree, nonchè l'acquisizione
di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare
la sua attività e
la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed
emblemi direttamente o a mezzo terzi;
- istituire tutti
i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l'esercizio dell'attività sportiva;
- effettuare prestazioni
pubblicitarie, sponsorizzazioni ed altre attività di carattere commerciale
al fine di aumentare gli introiti dell'Associazione,
da destinarsi esclusivamente al perseguimento
del fine statutario di promozione e sviluppo dell'attività sportiva.
 art. 6 - AFFILIAZIONE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
L'Associazione
richiederà il riconoscimento ai fini sportivi
per le discipline che eserciterà alle competenti
Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio
Nazionale del C.O.N.I. in forza dell'art. 29, comma
11, del D.P.R. n. 157 del 28 marzo 1986. L'Associazione
si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al
riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche
al presente Statuto che venissero imposte dalla legge
o dal C.O.N.I. attraverso le sue Federazioni Sportive.
Aderisce, altresì,
a tutti i regolamenti tecnici ed organizzativi emanati
dalle Federazioni Sportive alle quali verrà chiesta
l'affiliazione.
art. 7 - SEZIONI
Per il perseguimento delle finalità di
cui al precedente articolo 5, l'Associazione attiva
- per ogni disciplina esercitata apposite sezioni
ai fini di una migliore organizzazione inter-na. Le
sezioni possono redigere regolamenti funzionali interni
che devono essere sottoposti, per approvazione, al
Consiglio Direttivo. Dette sezioni sono coordinate
da un Responsabile di Sezione, nominato dal Consiglio
Direttivo e non necessariamente membro dello stesso.
L'Associazione può altresì collaborare,
per alcune discipline sportive, direttamente con altre
società e associazioni sportive costituite
per la promozione dell'attività in singoli sport.
Titolo III
ASSOCIATI. DIRITTI E DOVERI
art. 8 - ASSOCIATI
A far parte dell'Associazione in qualità di Associati possono essere
ammesse persone d'ambo i sessi, in godimento dei diritti civili di buona condotta
morale e civile, senza discrimi nazione alcuna per la loro razza, lingua,
religione o credo politico; possono farne inoltre parte, sempre in qualità di
Associati, le persone giuridiche, enti, società ed Associazioni sia
pubbliche che private.
Sono previste le seguenti categorie di Associati:
- ORDINARI : coloro
che hanno chiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo,
avendone i requisiti, di essere ammessi all'Associazione;
di questa categoria fanno parte anche le persone
giuridiche, enti, società ed
associazioni sia pubbliche che private, rappresentate,
in seno all'Associazione, da un proprio rappresentante;
- SOSTENITORI : coloro che volontariamente contribuiscono
all'Associazione con il versamento di almeno 4 (quattro)
volte l'ammontare della quota associativa annuale;
- BENEMERITI : coloro
che, per gli apporti morali, sportivi o finanziari
abbiano acquisito particolari meriti nei riguardi
dell'Associazione
- o abbiano contribuito
in modo rilevante al potenziamento dell'at-tività e degli impianti. Tale riconoscimento è attribuito
dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea
degli Associati ;
- ONORARI : coloro
che abbiano dato lustro allo sport, con l'eccellen-za
delle proprie prestazioni, in campo nazionale
ed internazionale. Tale riconoscimento è attribuito
dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea
degli Associati ;
- ATLETI : appartengono
a questa categoria gli Associati che svolgono attività sportiva
per i colori sociali. Se di minore età dovranno
essere autorizzati per iscritto da un genitore
o da chi ne faccia le veci.
Nel Libro dei Soci saranno aperte distinte rubriche
per ogni categoria di Associati. La qualifica di Associato è valida
a tempo indeterminato e può essere persa per:
-scioglimento dell'Associazione;
-dimissioni da motivarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
-radiazione o espulsione.
 art. 9 - AMMISSIONE
Si accede alla compagine associativa
in qualità di Associati ordinari o sostenitori,
in base a domanda scritta da controfirmarsi da
almeno 2 (due) Associati in regola con le prescrizioni
statutarie, nella quale i richiedenti dichiarano di
conoscere le norme del presente Statuto e si impegnano
ad osservarle assieme a quelle emanate dal Consiglio
Direttivo o dall'Assemblea degli Associati a riguardo
dell'attività associativa. Le domande di
ammissione verranno esposte per 15 (quindici)
giorni all'albo dell'Associazione, per dare la possibilità a
ciascun interessato di far conoscere al Consiglio Direttivo
eventuali obiezioni alla loro ammissione, dopodichè i
nominativi di coloro che hanno avanzato domanda
di iscrizione saranno vagliati dal Consiglio Direttivo
che prenderà, a suo insindacabile giudizio,
la decisione sulla loro ammissione. Solo un'eventuale
non ammissione sarà comunicata ai due Associati
proponenti in forma scritta, e non è fatto obbligo
al Consiglio Direttivo di indicare il motivo della
non accettazione.
art. 10 - DIRITTI
L'iscrizione ad Associato è impegnativa
per un periodo mini-mo di un anno. Gli Associati hanno
il diritto di recedere dall'Associazione rassegnando
le dimissioni, che devono essere inviate, a mezzo lettera
raccomandata, almeno 30 giorni prima della fine dell'anno
amministrativo. Gli Associati hanno inoltre il diritto
a godere di tutti i vantaggi che l'Associazione
può offrire, usufruendo della sua sede, dei
suoi impianti sportivi e così via, secondo le
disposizioni emanate in proposito dagli organi direttivi.
I familiari degli Associati, e precisamente il coniuge
ed i figli minorenni, nel caso di minori i genitori
ed i fratelli minorenni, possono frequentare la
sede e prendere parte, alle stesse condizioni degli
Associati ordinari, alle riunioni di carattere ricreativo
organizzate dall'Associazione.
art. 11 - DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di
voto tutte le categorie di Associati, purché maggiorenni
e in regola con il pagamento del canone associativo
per l'anno in corso ed iscritti nel Libro dei Soci
da almeno 6 (sei) mesi. Le persone giuridiche, enti
ed associazioni hanno diritto ad un voto espresso
dal rappresentante designato. Gli Associati possono
rappresentare per delega scritta non più di
un Associato. Tutti gli Associati da almeno 24 (ventiquattro)
mesi, persone fisiche e in regola con il pagamento
del canone associativo per l'anno in corso, possono
essere eletti alle cariche associative, tranne
nei casi previsti nei successivi paragrafi. Gli Associati
atleti e i rappresentanti di persone giuridiche, enti
e associazioni non possono in tale veste essere eletti
ad alcuna carica associativa. Non sono nemmeno eleggibili
e non possono quindi far parte degli organi elettivi,
gli Associati che si trovino in una delle seguenti
condizioni: siano sospesi, abbiano pendenti controversie
con l'Associazione, siano con quest'ultima in rapporti
di dipendenza/collaborazione retribuita di qualsiasi
tipo, rivestano incarichi presso altre associazioni
o società affiliate alle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.
 art. 12 - CESSAZIONE
Tutti i diritti derivanti
dalla qualità di Associato si estinguono con
la cessazione di tale qualità, che può avvenire
per dimissioni, per radiazione, per espulsione
e per morte. La radiazione viene pronunciata dal Consiglio
Direttivo e ratificata dall'Assemblea nel caso
che un Associato si renda responsabile di :
- infrazione alle norme dello Statuto;
- mancato pagamento del canone come previsto
dall'art. 13.
L'espulsione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo
e ratificata dall'Assemblea nel caso che un Associato
si renda responsabile di:
- contegno indecoroso sia
in seno all'Associazione che al di fuori di essa;
- azioni disonoranti;
- azioni od omissioni
che in qualsiasi maniera danneggino gli interessi
associativi, o portino turbamento al regolare
svolgimento dei fini per i quali
l'Associazione si è costituita.
L'Associato può ricorrere dopo aver conosciuto
i motivi della radiazione; sul ricorso si pronuncia
l'Assemblea.
art. 13 - DOVERI
Gli Associati sono tenuti
a corrispondere il canone associativo, il cui
ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo, e ratificato dall'Assemblea, e può essere
differenziato per ogni diversa categoria di Associati.
Gli Associati sono tenuti:
- a rispettare le regole contenute nel presente
Statuto;
- ad osservare le delibere assembleari;
- ad
osservare le norme e i regolamenti emanati dal
Consiglio Direttivo;
- d) ad
astenersi da azioni che danneggino l'Associazione,
tra cui azioni legali di ogni genere, o siano in
qualsiasi modo in contrasto
con lo scopo che essa si propone.
E' valido il principio della non rivalutabilità della
quota associativa e dell'intrasferibilità della
stessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Il canone associativo è valido 12 mesi a partire
dal 1° settembre di ogni anno e deve essere rinnovato
entro il 30 giugno.

Titolo IV
ORGANI SOCIALI art. 14 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale degli
Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
I membri degli organi elettivi prestano la loro opera
gratuitamente e sono rieleggibili.
art. 15 - ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale
dell'Associazione è l'organo sovrano ed è composta
da tutte le categorie degli Associati che abbiano diritto
a parteciparvi. L'Assemblea è tenuta presso la
sede dell'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso
di convocazione. L'Assemblea viene convocata in forma
ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Essa è inoltre convocata, in forma straordinaria,
ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo
o il Collegio dei Revisori o un quinto degli Associati
aventi diritto di voto ne faccia richiesta. Affinchè la
convocazione dell'Assemblea sia valida, è necessario
che sia dato avviso sulla stampa locale almeno 8 giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, o ne sia fatta
comunicazione scritta pure entro il termine predetto
agli Associati aventi diritto al voto. Nella convocazione,
che viene effettuata dal Presidente, dovrà essere
riportato l'ordine del giorno. L'Assemblea delibera sia
in seduta ordinaria che straordinaria, con esclusione
delle decisioni sulle modifiche allo Statuto o lo scioglimento
dell'Associazione, in prima convocazione con la maggioranza
semplice dei presenti, purché questi
rappresentino almeno il 50% degli Associati aventi
diritto di voto ed iscritti nel Libro dei Soci; in seconda
convocazione con la maggioranza semplice dei presenti qualunque
sia il numero degli Associati presenti all'Assemblea. Per
modifiche allo Statuto è richiesta, in seconda convocazione,
la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi
diritto di voto; per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto
il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi
diritto al voto. Gli Associati possono rappresentare per
delega scritta non più di un Associato. In caso
di parità di voto, ad eccezione delle delibere relative
alle cariche associative, nelle quali risulterà eletto
il più anziano per appartenenza all'Associazione,
decisivo è il voto del Presidente dell'Assemblea.
Gli Associati assenti sono vincolati alle decisioni dell'Assemblea.
Di ogni Assemblea verrà redatto verbale scritto
e controfirmato dal Presidente e dal Segretario. Il
verbale sarà conservato presso la segreteria
dell'Associazione nel Libro Verbali e sarà a disposizione
degli Associati che lo richiedano.
Nell'ambito delle finalità dell'Associazione
l'Assemblea ha competenze di carattere generale; in particolare:
- approva i bilanci;
- delibera sulle relazioni ed i programmi
delle singole sezioni.
- determina il numero dei componenti
il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente
dell' Assemblea; se non diversamente deliberato,
il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
entrante sarà pari a quello del Consiglio
Direttivo uscente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti;
- elegge i membri del Collegio dei
Probiviri;
- ratifica le nomine degli Associati
benemeriti, onorari e del Presidente onorario su proposta
del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla relazione del Consiglio
Direttivo e su altre questioni che il Consiglio
intenda sottoporre all'Assemblea;
- delibera su variazioni e modifiche
del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione
anche ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- approva, su proposta del Consiglio
Direttivo, l'utilizzazione di eventuali eccedenze.
L'Assemblea generale degli Associati sia in seduta ordinaria
che straordinaria è presieduta da un Presidente
eletto dagli Associati presenti che nominano nell'occasione
un segretario per la verbalizzazione dei lavori e da
3 (tre) a 6 (sei) scrutatori nel caso si debba procedere
a scrutinio segreto. Ogni 4 (quattro) anni l'Assemblea
Generale in seduta ordinaria provvede al rinnovo
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri. L'elezione dei summenzionati
organi sociali avviene con scrutinio segreto a lista
aperta. Ogni elettore può esprimere un numero
di preferenze non superiore al numero previsto per i
componenti il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti
coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti
fino a copertura delle cariche disponibili.
 art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO II
Consiglio Direttivo è l'organo
cui spetta di mettere in esecuzione i deliberati
assembleari e di provvedere alla gestione associativa.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire
cariche sociali in altre società e associazioni
sportive nell'ambito della stessa disciplina. Fatta
eccezione per quei poteri che lo Statuto riserva
all'Assemblea, il Consiglio è rivestito dei più ampi
poteri per l'amministrazione dell'Associazione sia ordinaria
che straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo:
- dà esecuzione alle delibere
dell'Assemblea Generale;
- provvede all'amministrazione dell'Associazione
ed alla con servazione del suo patrimonio, compiendo
a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- dirige e coordina l'attività sportiva
e ricreativa;
- assume e licenzia il personale necessario
al funzionamento dell'Associazione determinandone
il compenso;
- provvede a formare ed emanare i regolamenti e
le norme che regolano l'uso della sede dell'Associazione,
le attrezzature
ed il comportamento degli Associati all'interno
dell'Associazione;
- provvede a istituire Sezioni nelle
quali si svolge l'attività sportiva dell'Associazione;
approva i regolamenti di Sezione e le relative modifiche,
nomina o conferma o revoca i CapiSezione, approva
i Consigli di Sezione proposti dai Capi-Sezione,
delibera sull'istituzione di Sezioni autonome e ne
regola i rapporti con l'Associazione;
- convoca le Assemblee Generali, redige
la relazione morale e tecnica, compila i bilanci per
l'annuale Assemblea Generale Ordinaria;
- decide
sull'ammissione di nuovi Associati e sui provvedimenti
disciplinari da prendere a carico degli Associati
che vengano meno ai loro doveri;
- fissa i canoni associativi e il
canone di iscrizione con ratifica assembleare;
- nomina il Comitato Elettorale;
- può proporre all'Assemblea
un Presidente Onorario con funzioni esclusivamente
onorifiche.
Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed è formato
da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici)
componenti a seconda delle decisioni dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare,
al di fuori degli eletti e superando il numero massimo
di 11 (undici), fino a 4 (quattro) nuovi membri con voto
consultivo e senza contribuzione alla determinazione
del quorum, nel Consiglio stesso, quando si tratti di
persone che per la loro capacità tecnica e/o contributiva
possano fornire un aiuto rilevante all'attività associativa.
In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni o
altro motivo di uno o più dei suoi membri,
il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione
con i primi dei non eletti. Nel caso in cui per dimissione
o per qualsiasi altro motivo i membri eletti originariamente
si riducano a meno della metà, il Consiglio Direttivo
ed il Presidente devono considerarsi dimissionari,
ed il Presidente, entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento
del fatto, deve convocare l'Assemblea per la ricostituzione
degli organi. Entro 10 (dieci) giorni dalla sua costituzione
il Consiglio deve provvedere alla nomina del Presidente
e di 2 (due) vice Presidenti. Per la validità delle
sue riunioni deve essere presente la maggioranza dei
suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza
ed a voto palese, qualora si abbia parità di voti
dirime quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo
si riunisce di norma una volta al mese ed ogniqualvolta
ne faccia richiesta la metà dei componenti. In
tal caso il Presidente, cui spetta comunque la convocazione,
dovrà provvedervi entro 10 (dieci) giorni dalla
richiesta stessa. Le modalità di convocazione
saranno stabilite dal Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione.
 art. 17 - IL PRESIDENTE
II Presidente deve
essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo eletti
dall'Assemblea. Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Associazione e come tale impegna la stessa nei confronti
degli organi federali e dei terzi in conformità alle
deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea
degli Associati. Egli presiede e dirige le riunioni
del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento
del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal
Vice Presidente avente maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione. Ove il Presidente si renda dimissionario
il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sua
nomina entro un mese dal ricevimento della relativa comunicazione
scritta. Nel caso in cui siano richiesti provvedimenti
urgenti a tutela degli interessi dell'Associazione, il
Presidente potrà provvedervi con proprio
atto con l'obbligo di sottoporre a ratifica la sua delibera
nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
art. 18 - I VICE PRESIDENTI
I Vice-Presidenti
sostituiscono il Presidente, se assente o impedito nelle
sue funzioni; questa funzione verrà svolta dal
più anziano per appartenenza all'Associazione
o in caso di parità dal Vice Presidente più anziano
per età, e in caso di mancanza o impedimento di
questi, dall'altro Vice Presidente. Comunque spetterà sovraintendere
e coordinare, su delega del Consiglio Direttivo, all'uno
particolarmente le attività sportive delle varie
sezioni, all'altro quelle amministrative e cioè:
amministrare il patrimonio dell'Associazione, vigilare
sulla gestione contabile anche delle sezioni, redigere
le scritture contabili necessarie per la compilazione
dei bilanci annuali e della relazione finanziaria, aggiornare
lo schedario degli Associati e coordinare la Segreteria
dell'Associazione.
art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E'
composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti
eletti dall'Assemblea e durano in carica 4 (quattro)
anni. Il Collegio elegge, a maggioranza semplice, un
suo Presidente. Spetta al Collegio dei Revisori la costante
vigilanza ed il controllo delle operazioni finanziarie
e patrimoniali attuate dall'Associazione. Esso deve provvedere
alla disamina del bilancio annuale, relazionando per
iscritto all'Assemblea anche in proposito alla legittimità delle
operazioni poste in essere dal Consiglio Direttivo. In
caso di cessazione dell'inca-rico per dimissioni, od
altro motivo, di uno o più dei suoi membri, si
provvederà alla sostituzione con i primi dei non
eletti.
art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I Probiviri
sono eletti dall'Assemblea e scelti fra gli Associati
in regola, che abbiano compiuto almeno il quarantesimo
anno d'età e tre anni di anzianità associativa.
Il Collegio si compone di 3 (tre) membri effettivi e
di 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea e durano in
carica 4 (quattro) anni. La loro funzione è incompatibile
con ogni carica associativa. Il Collegio nomina a maggioranza
il suo Presidente. Spetta a detto organo di giudicare
sulle ipotesi di trasgressione alle norme sociali ad
esso deferite da parte del Consiglio Direttivo, nonché sulle
denunce e sui ricorsi degli Associati. I suoi giudizi
hanno valore vincolante per gli altri organi sociali.
In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, od
altro motivo, di uno o più dei suoi membri
si provvederà alla sostituzione con il primo
dei non eletti.
art. 21 - COMITATO ELETTORALE
E' nominato dal
Consiglio Direttivo ed è composto da 3 (tre) membri,
nessuno dei quali può far parte degli organi in
carica. Compito del Comitato Elettorale è quello
di proporre all'Assemblea una rosa di candidati alle
cariche elettive. Esso è pertanto tenuto a fare
un sondaggio il più largo possibile tra gli Associati
relazionando all'Assemblea sul risultato del mandato
conferito.

Titolo V
RENDICONTO ED AVANZO DI GESTIONE art.22 - DURATA DELL'ESERCIZIO
L'esercizio
sociale è annuale ed ha inizio il 1° settembre
di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
art. 23 - RENDICONTO
II rendiconto economico
e finanziario dell'Associazione deve essere presentato
all'Assemblea ordinaria degli Associati entro 3 mesi
dalla chiusura dell'esercizio, dopo l'approvazio-ne
del Consiglio dei revisori. Le previsioni di spesa
devono essere presentate nella medesima data.
art. 24 - PRESTITI, FINANZIAMENTI OD OBBLIGAZIONI
Salvo il caso di dover sopperire a temporanee deficienze
di cassa, l'Associazione non può contrarre debiti
con gli Associati e con i terzi se non con delibera del
Consiglio Direttivo.
art. 25 - AVANZO DI GESTIONE
Tutti gli eventuali
avanzi di gestione dovranno esser impegnati nel
potenziamento delle attività sportive e/o del
patrimonio associativo. E' fatto espresso divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo VI
PATRIMONIO SOCIALE
art. 26 - PATRIMONIO SOCIALE
II patrimonio
dell'Associazione è costituito:
- dai trofei e dalle
coppe conquistati nell'attività agonistica;
- dai beni immobili
e mobili di proprietà;
- dalle quote associative e da ogni entrata
in generale.
In caso di scioglimento dell'Associazione
la destinazione del Patrimonio seguirà quanto
previsto nell'articolo 2 del presente Statuto.
Titolo VII
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI
La qualità di
Associato comporta l'adesione integrale al presente Statuto.
Per tutto quanto non espressamente comtemplato nel pre-sente
Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute
nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.
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