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Titolo I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica denominata “Pallanuoto Trieste”, ed è retta dal presente Statuto.

art. 2 - DURATA
La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050. L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell' Assemblea Generale degli Associati di cui all'art. 15 del presente Statuto, stante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di con­trollo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 3 - SEDE
L'Associazione ha sede legale in Trieste, Riva Tommaso Gulli n° 3. La variazione della sede legale all'interno del Comune di Trieste viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie.

art. 4 - DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI
II domicilio degli Associati per ogni rapporto con l'Associazione è quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo II
OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

art. 5 - OGGETTO
L'Associazione non ha fini di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. Ha come oggetto lo sviluppo e la diffu­sione della pratica sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante l'organizza-zione di corsi di avviamento, di specializzazione e di attività agonistica a livello dilettantistico nelle discipline natatorie, prima fra tutte la pallanuoto. Per l'attuazione dell'oggetto sopra riportato l' Associazione potrà:

  • compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare relativamente alla costruzione, l'ampliamento, la gestione ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisizione di immobili da destinare ad attività sportive;
  • promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
  • istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente conforte­vole l'esercizio dell'attività sportiva;
  • effettuare prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni ed altre attività di carattere commerciale al fine di aumentare gli introi­ti dell'Associazione, da destinarsi esclusivamente al persegui­mento del fine statutario di promozione e sviluppo dell'attività sportiva.

art. 6 - AFFILIAZIONE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
L'Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi per le discipline che eserciterà alle competenti Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. in forza dell'art. 29, comma 11, del D.P.R. n. 157 del 28 marzo 1986. L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla legge o dal C.O.N.I. attraverso le sue Federazioni Sportive. Aderisce, altresì, a tutti i regolamenti tecnici ed organizzativi emanati dalle Federazioni Sportive alle quali verrà chiesta l'affiliazione.

art. 7 - SEZIONI
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente artico­lo 5, l'Associazione attiva - per ogni disciplina esercitata ­apposite sezioni ai fini di una migliore organizzazione inter-na. Le sezioni possono redigere regolamenti funzionali interni che devono essere sottoposti, per approvazione, al Consiglio Direttivo. Dette sezioni sono coordinate da un Responsabile di Sezione, nominato dal Consiglio Direttivo e non necessariamente membro dello stesso. L'Associazione può altresì collaborare, per alcune discipline sportive, direttamente con altre società e associazioni sporti­ve costituite per la promozione dell'attività in singoli sport.

Titolo III
ASSOCIATI. DIRITTI E DOVERI

art. 8 - ASSOCIATI
A far parte dell'Associazione in qualità di Associati possono essere ammesse persone d'ambo i sessi, in godimento dei diritti civili di buona condotta morale e civile, senza discrimi ­nazione alcuna per la loro razza, lingua, religione o credo politico; possono farne inoltre parte, sempre in qualità di Associati, le persone giuridiche, enti, società ed Associazioni sia pubbliche che private.
Sono previste le seguenti categorie di Associati:

  • ORDINARI : coloro che hanno chiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo, avendone i requisiti, di essere ammessi all'Associazione; di questa categoria fanno parte anche le persone giuridiche, enti, società ed associazioni sia pubbliche che private, rappresentate, in seno all'Associazione, da un proprio rappresentante;
  • SOSTENITORI : coloro che volontariamente contribuiscono all'Associazione con il versamento di almeno 4 (quattro) volte l'ammontare della quota associativa annuale;
  • BENEMERITI : coloro che, per gli apporti morali, sportivi o finanzia­ri abbiano acquisito particolari meriti nei riguardi dell'Associazione
  • o abbiano contribuito in modo rilevante al potenziamento dell'at-tività e degli impianti. Tale riconoscimento è attribuito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea degli Associati ;
  • ONORARI : coloro che abbiano dato lustro allo sport, con l'eccellen-za delle proprie prestazioni, in campo nazionale ed internaziona­le. Tale riconoscimento è attribuito dal Consiglio Direttivo e ratifi­cato dall'Assemblea degli Associati ;
  • ATLETI : appartengono a questa categoria gli Associati che svolgo­no attività sportiva per i colori sociali. Se di minore età dovranno essere autorizzati per iscritto da un genitore o da chi ne faccia le veci.

Nel Libro dei Soci saranno aperte distinte rubriche per ogni categoria di Associati. La qualifica di Associato è valida a tempo indeterminato e può essere persa per:

-scioglimento dell'Associazione;
-dimissioni da motivarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
-radiazione o espulsione.

art. 9 - AMMISSIONE
Si accede alla compagine associativa in qualità di Associati ordinari o sostenitori, in base a domanda scritta da controfir­marsi da almeno 2 (due) Associati in regola con le prescrizioni statutarie, nella quale i richiedenti dichiarano di conoscere le norme del presente Statuto e si impegnano ad osservarle assieme a quelle emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea degli Associati a riguardo dell'attività associativa. Le domande di ammissione verranno esposte per 15 (quindici) giorni all'albo dell'Associazione, per dare la possibilità a ciascun interessato di far conoscere al Consiglio Direttivo eventuali obiezioni alla loro ammissione, dopodichè i nominativi di coloro che hanno avanzato domanda di iscrizione saranno vagliati dal Consiglio Direttivo che prenderà, a suo insindacabile giudizio, la decisione sulla loro ammissione. Solo un'eventuale non ammissione sarà comunicata ai due Associati proponenti in forma scritta, e non è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di indicare il motivo della non accettazione.

art. 10 - DIRITTI
L'iscrizione ad Associato è impegnativa per un periodo mini-mo di un anno. Gli Associati hanno il diritto di recedere dall'Associazione rassegnando le dimissioni, che devono essere inviate, a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della fine dell'anno amministrativo. Gli Associati hanno inoltre il diritto a godere di tutti i vantaggi che l'Associazione può offrire, usufruendo della sua sede, dei suoi impianti sportivi e così via, secondo le disposizioni emanate in proposito dagli organi direttivi. I familiari degli Associati, e precisamente il coniuge ed i figli minorenni, nel caso di minori i genitori ed i fratelli minoren­ni, possono frequentare la sede e prendere parte, alle stesse condizioni degli Associati ordinari, alle riunioni di carattere ricreativo organizzate dall'Associazione.

art. 11 - DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto tutte le categorie di Associati, purché maggiorenni e in regola con il pagamento del canone asso­ciativo per l'anno in corso ed iscritti nel Libro dei Soci da almeno 6 (sei) mesi. Le persone giuridiche, enti ed associazioni hanno diritto ad un voto espresso dal rappresentante designato. Gli Associati possono rappresentare per delega scritta non più di un Associato. Tutti gli Associati da almeno 24 (ventiquattro) mesi, persone fisiche e in regola con il pagamento del canone associativo per l'anno in corso, possono essere eletti alle cariche associa­tive, tranne nei casi previsti nei successivi paragrafi. Gli Associati atleti e i rappresentanti di persone giuridiche, enti e associazioni non possono in tale veste essere eletti ad alcuna carica associativa. Non sono nemmeno eleggibili e non possono quindi far parte degli organi elettivi, gli Associati che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano sospesi, abbiano pendenti controversie con l'Associazione, siano con quest'ultima in rapporti di dipendenza/collaborazione retribuita di qualsiasi tipo, rivestano incarichi presso altre associazioni o società affiliate alle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.

art. 12 - CESSAZIONE
Tutti i diritti derivanti dalla qualità di Associato si estinguono con la cessazione di tale qualità, che può avvenire per dimissioni, per radiazione, per espulsione e per morte. La radiazione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nel caso che un Associato si renda responsabile di :

  • infrazione alle norme dello Statuto;
  • mancato pagamento del canone come previsto dall'art. 13.

L'espulsione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo e ratifi­cata dall'Assemblea nel caso che un Associato si renda responsabile di:

  • contegno indecoroso sia in seno all'Associazione che al di fuori di essa;
  • azioni disonoranti;
  • azioni od omissioni che in qualsiasi maniera danneggino gli interessi associativi, o portino turbamento al regolare svolgimento dei fini per i quali l'Associazione si è costituita.

L'Associato può ricorrere dopo aver conosciuto i motivi della radiazione; sul ricorso si pronuncia l'Assemblea.

art. 13 - DOVERI
Gli Associati sono tenuti a corrispondere il canone associativo, il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, e ratificato dall'Assemblea, e può essere differenziato per ogni diversa categoria di Associati.

Gli Associati sono tenuti:

  • a rispettare le regole contenute nel presente Statuto;
  • ad osservare le delibere assembleari;
  • ad osservare le norme e i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
  • d) ad astenersi da azioni che danneggino l'Associazione, tra cui azioni legali di ogni genere, o siano in qualsiasi modo in contrasto con lo scopo che essa si propone.

E' valido il principio della non rivalutabilità della quota associativa e dell'intrasferibilità della stessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Il canone associativo è valido 12 mesi a partire dal 1° settembre di ogni anno e deve essere rinnovato entro il 30 giugno.

Titolo IV
ORGANI SOCIALI

art. 14 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea Generale degli Associati;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

I membri degli organi elettivi prestano la loro opera gratuita­mente e sono rieleggibili.

art. 15 - ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale dell'Associazione è l'organo sovrano ed è composta da tutte le categorie degli Associati che abbiano diritto a parteciparvi. L'Assemblea è tenuta presso la sede dell'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea viene convocata in forma ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa è inoltre convocata, in forma straordinaria, ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori o un quinto degli Associati aventi diritto di voto ne faccia richiesta. Affinchè la convocazione dell'Assemblea sia valida, è necessario che sia dato avviso sulla stampa locale almeno 8 gior­ni prima della data fissata per l'Assemblea, o ne sia fatta comunicazione scritta pure entro il termine predetto agli Associati aventi diritto al voto. Nella convocazione, che viene effettuata dal Presidente, dovrà essere riportato l'ordine del giorno. L'Assemblea delibera sia in seduta ordinaria che straordina­ria, con esclusione delle decisioni sulle modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione con la maggioranza semplice dei presenti, purché questi rap­presentino almeno il 50% degli Associati aventi diritto di voto ed iscritti nel Libro dei Soci; in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero degli Associati presenti all'Assemblea. Per modifiche allo Statuto è richiesta, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto; per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favo­revole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto. Gli Associati possono rappresentare per delega scritta non più di un Associato. In caso di parità di voto, ad eccezione delle delibere relative alle cariche associative, nelle quali risulterà eletto il più anziano per appartenenza all'Associazione, decisivo è il voto del Presidente dell'Assemblea. Gli Associati assenti sono vincolati alle decisioni dell'Assemblea. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale scritto e controfir­mato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà conservato presso la segreteria dell'Associazione nel Libro Verbali e sarà a disposizione degli Associati che lo richiedano.
Nell'ambito delle finalità dell'Associazione l'Assemblea ha competenze di carattere generale; in particolare:

  1. approva i bilanci;
  2. delibera sulle relazioni ed i programmi delle singole sezioni.
  3. determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell' Assemblea; se non diversamente deliberato, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entrante sarà pari a quello del Consiglio Direttivo uscente;
  4. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  5. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
  7. ratifica le nomine degli Associati benemeriti, onorari e del Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
  8. delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su altre que­stioni che il Consiglio intenda sottoporre all'Assemblea;
  9. delibera su variazioni e modifiche del presente Statuto;
  10. delibera sullo scioglimento dell'Associazione anche ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
  11. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzazione di eventuali eccedenze.

L'Assemblea generale degli Associati sia in seduta ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente eletto dagli Associati presenti che nominano nell'occasione un segretario per la verbalizzazione dei lavori e da 3 (tre) a 6 (sei) scrutatori nel caso si debba procedere a scrutinio segreto. Ogni 4 (quattro) anni l'Assemblea Generale in seduta ordinaria provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L'elezione dei summenzionati organi sociali avviene con scrutinio segreto a lista aperta. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero previsto per i componenti il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti fino a copertura delle cariche disponibili.

art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO II
Consiglio Direttivo è l'organo cui spetta di mettere in esecuzione i deliberati assembleari e di provvedere alla gestione associativa. I membri del Consiglio Direttivo non possono rico­prire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina. Fatta eccezione per quei poteri che lo Statuto riserva all'Assemblea, il Consiglio è rivestito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione sia ordinaria che straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale;
  2. provvede all'amministrazione dell'Associazione ed alla con servazione del suo patrimonio, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
  3. dirige e coordina l'attività sportiva e ricreativa;
  4. assume e licenzia il personale necessario al funzionamento dell'Associazione determinandone il compenso;
  5. provvede a formare ed emanare i regolamenti e le norme che regolano l'uso della sede dell'Associazione, le attrezzature ed il comportamento degli Associati all'interno
    dell'Associazione;
  6. provvede a istituire Sezioni nelle quali si svolge l'attività sportiva dell'Associazione; approva i regolamenti di Sezione e le relative modifiche, nomina o conferma o revoca i CapiSezione, approva i Consigli di Sezione proposti dai Capi-Sezione, delibera sull'istituzione di Sezioni autonome e ne regola i rapporti con l'Associazione;
  7. convoca le Assemblee Generali, redige la relazione morale e tecnica, compila i bilanci per l'annuale Assemblea Generale Ordinaria;
  8. decide sull'ammissione di nuovi Associati e sui provvedimen­ti disciplinari da prendere a carico degli Associati che vengano meno ai loro doveri;
  9. fissa i canoni associativi e il canone di iscrizione con ratifica assembleare;
  10. nomina il Comitato Elettorale;
  11. può proporre all'Assemblea un Presidente Onorario con fun­zioni esclusivamente onorifiche.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti a seconda delle decisioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare, al di fuori degli eletti e superando il numero massimo di 11 (undici), fino a 4 (quattro) nuovi membri con voto consultivo e senza contribuzione alla determinazione del quorum, nel Consiglio stesso, quando si tratti di persone che per la loro capacità tecnica e/o contributiva possano fornire un aiuto rilevante all'attività associativa. In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni o altro motivo di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con i primi dei non eletti. Nel caso in cui per dimissione o per qualsiasi altro motivo i membri eletti originariamente si riducano a meno della metà, il Consiglio Direttivo ed il Presidente devono considerarsi dimissionari, ed il Presidente, entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento del fatto, deve convocare l'Assemblea per la ricostituzione degli organi. Entro 10 (dieci) giorni dalla sua costituzione il Consiglio deve provvedere alla nomina del Presidente e di 2 (due) vice Presidenti. Per la validità delle sue riunioni deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza ed a voto palese, qualora si abbia parità di voti dirime quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogniqualvolta ne faccia richiesta la metà dei componenti. In tal caso il Presidente, cui spetta comunque la convocazione, dovrà provvedervi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta stes­sa. Le modalità di convocazione saranno stabilite dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

art. 17 - IL PRESIDENTE
II Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e come tale impegna la stessa nei confronti degli organi federali e dei terzi in conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati. Egli presiede e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Ove il Presidente si renda dimissionario il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sua nomina entro un mese dal ricevimento della relativa comunicazione scritta. Nel caso in cui siano richiesti provvedimenti urgenti a tutela degli interessi dell'Associazione, il Presidente potrà provvedervi con proprio atto con l'obbligo di sottoporre a ratifica la sua delibera nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

art. 18 - I VICE PRESIDENTI
I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente, se assente o impedito nelle sue funzioni; questa funzione verrà svolta dal più anziano per appartenenza all'Associazione o in caso di parità dal Vice Presidente più anziano per età, e in caso di mancanza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente. Comunque spetterà sovraintendere e coordinare, su delega del Consiglio Direttivo, all'uno particolarmente le attività sportive delle varie sezioni, all'altro quelle amministrative e cioè: amministrare il patrimonio dell'Associazione, vigilare sulla gestione contabile anche delle sezioni, redigere le scrit­ture contabili necessarie per la compilazione dei bilanci annuali e della relazione finanziaria, aggiornare lo schedario degli Associati e coordinare la Segreteria dell'Associazione.

art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E' composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea e durano in carica 4 (quattro) anni. Il Collegio elegge, a maggioranza semplice, un suo Presidente. Spetta al Collegio dei Revisori la costante vigilanza ed il con­trollo delle operazioni finanziarie e patrimoniali attuate dall'Associazione. Esso deve provvedere alla disamina del bilancio annuale, relazionando per iscritto all'Assemblea anche in proposito alla legittimità delle operazioni poste in essere dal Consiglio Direttivo. In caso di cessazione dell'inca-rico per dimissioni, od altro motivo, di uno o più dei suoi membri, si provvederà alla sostituzione con i primi dei non eletti.

art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e scelti fra gli Associati in regola, che abbiano compiuto almeno il quarantesimo anno d'età e tre anni di anzianità associativa. Il Collegio si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea e durano in carica 4 (quattro) anni. La loro funzione è incompatibile con ogni carica associativa. Il Collegio nomina a maggioranza il suo Presidente. Spetta a detto organo di giudicare sulle ipotesi di trasgressione alle norme sociali ad esso deferite da parte del Consiglio Direttivo, nonché sulle denunce e sui ricorsi degli Associati. I suoi giudizi hanno valore vincolante per gli altri organi sociali. In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, od altro motivo, di uno o più dei suoi membri si provvederà alla sosti­tuzione con il primo dei non eletti.

art. 21 - COMITATO ELETTORALE
E' nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da 3 (tre) membri, nessuno dei quali può far parte degli organi in carica. Compito del Comitato Elettorale è quello di proporre all'Assemblea una rosa di candidati alle cariche elettive. Esso è pertanto tenuto a fare un sondaggio il più largo possibile tra gli Associati relazionando all'Assemblea sul risultato del mandato conferito.

Titolo V
RENDICONTO ED AVANZO DI GESTIONE

art.22 - DURATA DELL'ESERCIZIO
L'esercizio sociale è annuale ed ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

art. 23 - RENDICONTO
II rendiconto economico e finanziario dell'Associazione deve essere presentato all'Assemblea ordinaria degli Associati entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, dopo l'approvazio-ne del Consiglio dei revisori. Le previsioni di spesa devono essere presentate nella medesima data.

art. 24 - PRESTITI, FINANZIAMENTI OD OBBLIGAZIONI
Salvo il caso di dover sopperire a temporanee deficienze di cassa, l'Associazione non può contrarre debiti con gli Associati e con i terzi se non con delibera del Consiglio Direttivo.

art. 25 - AVANZO DI GESTIONE
Tutti gli eventuali avanzi di gestione dovranno esser impegnati nel potenziamento delle attività sportive e/o del patrimonio associativo. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano impo­ste dalla legge.


Titolo VI
PATRIMONIO SOCIALE

art. 26 - PATRIMONIO SOCIALE
II patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • dai trofei e dalle coppe conquistati nell'attività agonistica;
  • dai beni immobili e mobili di proprietà;
  • dalle quote associative e da ogni entrata in generale.

In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione del Patrimonio seguirà quanto previsto nell'articolo 2 del presente Statuto.

Titolo VII
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI
La qualità di Associato comporta l'adesione integrale al presente Statuto. Per tutto quanto non espressamente comtemplato nel pre-sente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.